PROPOSTA DI LEGGE

Artt. 1-6.

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Art. 7.
(Concessione di indulto).

      1. È concesso indulto per le pene detentive non superiori a due anni e per le pene pecuniarie non superiori a 10.000

 

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euro, sole o congiunte alla pena detentiva, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla presente legge.
      2.  L'applicazione dell'indulto rende inapplicabili le misure di sicurezza inflitte con la sentenza di condanna, ad esclusione della confisca.
      3. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.
      4. Non si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo l51 del codice penale.

Art. 8.
(Ambito di applicazione).

      1. L'indulto non si applica alle sanzioni sostitutive di cui al capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
      2. L'indulto si applica ai detenuti che hanno scontato almeno un quarto della pena detentiva, tenuto conto della liberazione anticipata.

Art. 9.
(Esclusioni oggettive).

      1. L'indulto non si applica alle pene:

          a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 280, 280-bis e 284;

              2) 285;

              3) 416-bis;

              4) 422;

              5) 600, 600-bis, 600-ter, commi primo e secondo, 600-quinquies, 601, 602, 603, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

              6) 630, commi primo, secondo, terzo;

              7) 648-bis, limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o

 

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altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e 648-ter;

          b) per i delitti previsti dagli articoli 74 e 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

      2. L'indulto non si applica alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni.
      3. L'indulto non si applica alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
      4. L'indulto non si applica alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Art. 10.
(Condizioni di applicazione).

      1. L'indulto si applica a condizione che il condannato, per il periodo di tempo corrispondente alla pena condonata e comunque non inferiore a un anno, presti volontariamente attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
      2. L'attività di cui al comma 1 viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei e non più di diciotto ore di lavoro settimanale, da svolgere con modalità e con tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di

 

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studio, di famiglia e di salute del condannato. Qualora la permanenza nella provincia di residenza possa pregiudicare l'allontanamento del condannato da ambienti illeciti, il giudice può autorizzare lo stesso a prestare l'attività e a dimorare, per un periodo corrispondente a quello di prestazione dell'attività stessa, presso un'altra provincia.
      3. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice dell'esecuzione individuato ai sensi dell'articolo 665 del codice di procedura penale, che provvede a raccogliere il consenso del detenuto con la procedura di cui all'articolo 666 del medesimo codice; in deroga a quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 666, la presenza del pubblico ministero all'udienza in camera di consiglio non è obbligatoria. Il provvedimento è comunicato al servizio sociale del Ministero della giustizia.
      4. Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, inclusa la persona offesa, nell'udienza di cui al comma 3, può, in luogo della prestazione dell'attività di cui al comma 1, condizionare la concessione dell'indulto al risarcimento del danno in favore della persona offesa ovvero all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze del reato.

Art. 11.
(Prescrizioni e obblighi).

      1. Con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza per effetto dell'indulto condizionato, o in un momento successivo durante il periodo di sospensione, al beneficiato possono essere imposte talune delle prescrizioni o degli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
      2. Al detenuto che risulta tossicodipendente è sempre imposto l'obbligo di mettersi in contatto con il servizio per le tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale competente immediatamente dopo la scarcerazione.

 

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      3. Se la pena da condonare è superiore a un anno, con il provvedimento di sospensione è sempre imposto l'obbligo di dimora per tutto il periodo di sospensione di esecuzione della pena nel territorio del comune di dimora abituale o dove il condannato esercita la propria attività lavorativa ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 238 del codice di procedura penale.
      4. Nei casi di cui al comma 3 al condannato può essere imposto in qualsiasi momento l'obbligo di presentazione periodico alla polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, per il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena.
      5. Le prescrizioni e gli obblighi di cui al presente articolo possono essere modificati anche d'ufficio, al fine di favorire il reinserimento sociale del beneficiato e di evitare la ripetizione di condotte criminose.
      6. Contro le prescrizioni e gli obblighi relativi alla dimora e alla presentazione all'autorità di polizia il condannato può ricorrere al giudice dell'esecuzione, che decide con la procedura di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale.

Art. 12.
(Controlli).

      1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 10, il servizio sociale del Ministero della giustizia riferisce al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna sul comportamento del beneficiato, con particolare riferimento al suo reinserimento sociale e all'osservanza di eventuali prescrizioni ad obblighi. A tale fine lo stesso servizio si mantiene in contatto con il condannato, con la sua famiglia, con gli altri suoi ambienti di vita e con eventuali strutture o istituzioni che curano il sostegno e il recupero del condannato.
      2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 del presente articolo, nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 11, l'autorità

 

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di pubblica sicurezza riferisce al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna sull'adempimento della condizione ivi prevista.
      3. In qualsiasi momento il servizio sociale del Ministero della giustizia e l'autorità di pubblica sicurezza riferiscono al pubblico ministero eventuali violazioni di prescrizioni o di obblighi da parte del condannato o fatti significativi relativi al suo recupero e al suo reinserimento sociale.

Art. 13.
(Applicazione definitiva).

      1. Scaduto il termine fissato nel provvedimento di sospensione, il pubblico ministero raccoglie le relazioni del servizio sociale del Ministero della giustizia e quelle dell'autorità di pubblica sicurezza e le invia al giudice dell'esecuzione con il proprio parere sull'applicazione definitiva dell'indulto.
      2. Il giudice dell'esecuzione applica definitivamente l'indulto quando, dagli atti raccolti dal pubblico ministero, risultano adempiute le condizioni e rispettati le prescrizioni e gli obblighi eventualmente imposti durante il periodo di sospensione.
      3. Qualora durante il periodo di sospensione il comportamento del condannato, reiteratamente contrario alla legge o alle prescrizioni e agli obblighi imposti, faccia ritenere l'impossibilità di adempimento delle condizioni di cui all'articolo 10, il pubblico ministero può chiedere al giudice dell'esecuzione una decisione anticipata di non applicazione dell'indulto. Se il giudice non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero.
      4. Nella decisione sull'applicazione dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 14.
(Revoca).

      1. L'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, nel periodo di

 

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cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione, un delitto non colposo, per il quale è prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a quattro anni.

Art. 15.
(Rinuncia all'indulto).

      1. Fino alla decisione del giudice dell'esecuzione sull'applicazione definitiva, il condannato può rinunciare all'indulto con dichiarazione resa personalmente al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza.

Artt. 16-17.

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